LEGGE PROVINCIALE N

LEGGE PROVINCIALE N. 10 DEL 11-09-1998
PROVINCIA DI TRENTO

Misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1998

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95  

Riferimenti Normativi PASSIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 9 del 2002 Articolo 12

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
promulga
la seguente legge:

Capo XII
Disposizioni in materia di lavori pubblici, viabilità e opere
pubbliche


ARTICOLO 44

Modifiche alla legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1
(Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento)
  
1.Al comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale 7 gennaio 
1991, n. 1, le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 27 
aprile 1978, n. 384, emanate in attuazione dell'articolo 27 della 
legge 30 marzo 1971, n. 118" sono sostituite dalle seguenti: "decreto 
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503".
  
2.Al comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale 7 gennaio 
1991, n. 1, le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 27 
aprile 1978, n 384" sono sostituite dalle seguenti: "decreto del 
Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503".
  
3.All'articolo 6 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1, come 
sostituito dall'articolo 52 della legge provinciale 9 settembre 1996, 
n. 8, nel comma 1 le parole: "e negli altri interventi edilizi di cui 
all'articolo 5," sono soppresse.
  
4.All'articolo 6 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1, dopo 
il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1 bis.   Negli altri interventi edilizi di cui all'articolo 5 le 
prescrizioni tecniche di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, sono 
derogabili, su autorizzazione del sindaco in sede di rilascio della 
concessione o dell'autorizzazione, previo parere favorevole del 
servizio lavori pubblici degli enti locali rilasciato sulla base di 
criteri individuati dalla Giunta provinciale, oltre che per quanto 
previsto dal comma 1, anche per obiettive ragioni strettamente 
connesse ad almeno una delle seguenti condizioni:
a)eccessiva complessità tecnica ed onerosità economica 
dell'intervento di adeguamento;
b)impossibilità di realizzare l'intervento di adeguamento senza 
compromettere la funzionalità della struttura in relazione alla 
tipologia dell'attività ivi esercitata."
  
5.Il termine "31 dicembre 1998" previsto dall'articolo 8, comma 1, 
della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1, come modificato 
dall'articolo 52 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, è 
sostituito dal termine "31 dicembre 2000".
  
6.Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale 7 gennaio 
1991, n. 1 è aggiunto il seguente:
"1 bis.   Per le opere rientranti nei piani di cui all'articolo 15 
adottati dalla Giunta provinciale nel triennio antecedente la data di 
scadenza di cui al comma 1, il termine per il completamento dei lavori 
di eliminazione delle barriere architettoniche può essere fissato 
anche in data successiva a detta scadenza, in relazione alla durata 
degli interventi stessi."
  
7.L'articolo 12 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 è 
sostituito dal seguente:
"Art. 12 - Rifugi alpini ed escursionistici
1.Le norme di cui alla presente legge non si applicano agli 
interventi edilizi riguardanti i rifugi alpini di cui alla legge 
provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini, 
bivacchi, sentieri e vie ferrate), come da ultimo modificata 
dall'articolo 25 del provvedimento legislativo concernente "Misure 
collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1998". Le 
medesime norme si applicano agli interventi edilizi riguardanti i 
rifugi escursionistici di cui alla legge provinciale n. 8 del 1993, ad 
esclusione di quelli non serviti da strade transitabili con mezzi 
meccanici o da funivie."
  
8.All'articolo 18 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1, 
come da ultimo modificato dall'articolo 39 della legge provinciale 23 
febbraio 1998, n. 3, il comma 2 bis è sostituito dal seguente:
"2 bis.   Il rinnovo dei mezzi di trasporto pubblici urbani viene 
effettuato acquisendo mezzi in grado di essere utilizzati anche da 
persone con ridotte capacità motorie."
  
9.Dopo il comma 4 dell'articolo 22 della legge provinciale 7 
gennaio 1991, n. 1 sono aggiunti i seguenti:
"4 bis.   Per la mancata rimozione delle barriere architettoniche ai 
sensi dell'articolo 8 si applica la sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma pari al due per mille del valore catastale 
dell'immobile. La sanzione viene nuovamente applicata, aumentandola 
del 50 per cento, quando non si sia provveduto alla rimozione delle 
barriere entro un anno dal precedente provvedimento sanzionatorio.
4 ter.   Le sanzioni di cui al comma 4 bis, con l'esclusione di quelle 
relative ad immobili di proprietà comunale, sono comminate dal sindaco 
con le modalità del titolo X - come da ultimo modificato dall'articolo 
66 del provvedimento legislativo concernente "Misure collegate con 
l'assestamento del bilancio per l'anno 1998" - della legge provinciale 
5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del 
territorio), in quanto applicabile. I relativi proventi sono 
introitati al bilancio comunale e destinati ad interventi per 
l'eliminazione delle barriere architettoniche.
4 quater.   Le sanzioni di cui al comma 4 bis relative agli immobili 
di proprietà comunale sono comminate dalla Provincia secondo le 
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al 
sistema penale), come da ultimo modificata dal decreto legislativo 13 
luglio 1994, n. 480. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e 
dell'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18 della legge n. 
689 del 1981 spetta al dirigente del servizio competente in materia di 
urbanistica. I relativi proventi sono introitati al bilancio 
provinciale e destinati ad interventi per l'eliminazione delle 
barriere architettoniche."
  

Riferimenti Normativi ATTIVI

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 1 del 1991 Articolo 3

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 1 del 1991 Articolo 4

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 1 del 1991 Articolo 6

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 1 del 1991 Articolo 8

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 1 del 1991 Articolo 12

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 1 del 1991 Articolo 18

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 1 del 1991 Articolo 22

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 1 del 1991 Articolo 5

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 1 del 1991 Articolo 15

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo 117

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 8 del 1993

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 689 del 1981 Articolo 18

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 503 del 1996

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Capo XVI
Disposizioni in materia di urbanistica


ARTICOLO 65

Modifiche alle disposizioni della legge provinciale 5 settembre 1991, 
n. 22
relative ai provvedimenti autorizzativi richiesti per le modificazioni 
del territorio
  
1.L'articolo 77 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 è 
sostituito dal seguente:
"Art. 77 - Disciplina degli interventi sul territorio
1.Le attività comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia 
del territorio possono essere iniziate e proseguite, nel rispetto 
degli strumenti di pianificazione territoriale, solo sulla base della 
concessione o dell'autorizzazione edilizia rilasciata dal sindaco 
ovvero a seguito di presentazione di denuncia d'inizio di attività 
secondo le norme della presente legge. Non sono subordinate a 
concessione, a autorizzazione o a preventiva denuncia d'inizio di 
attività:
a)le opere di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 77 bis, 
comma 1, lettera a);
b)le opere di bonifica e sistemazione del terreno connesse con il 
normale esercizio dell'attività agricola, purché non comportanti 
l'asportazione di materiale o il riporto di nuovo materiale;
c)l'attività mineraria di estrazione e di relativa discarica 
nell'ambito dell'area di concessione mineraria;
d)gli interventi pubblici disciplinati dagli articoli 78, 79, 80 e 
dall'articolo 81, commi 2, 3, 4 e 5.
2.Per la coltivazione delle cave e torbiere restano ferme le 
disposizioni legislative provinciali che la concernono."
  
2.Nell'articolo 77 bis della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 
22, come introdotto dall'articolo 15 della legge provinciale 15 
gennaio 1993, n. 1, la lettera f) del comma 1 è sostituita dalla 
seguente:
"f)            interventi di sostituzione edilizia e interventi rivolti alla 
demolizione e conseguente ricostruzione dell'edificio nel rispetto del 
sedime e della volumetria esistenti;".
  
3.Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 77 bis della legge 
provinciale 5 settembre 1991, n. 22 sono aggiunte le seguenti:
"f bis)       interventi di demolizione e ricostruzione e interventi 
rivolti alla demolizione dei manufatti esistenti e alla loro 
ricostruzione su sedime o con volumetria diversi dai precedenti;
f ter)       interventi di demolizione e interventi rivolti alla sola 
demolizione dei manufatti esistenti."
  
4.L'articolo 78 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 è 
sostituito dal seguente:
"Art. 78 - Opere pubbliche dello Stato
1.Ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della 
Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto 
speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica 
ed opere pubbliche), la Provincia accerta, su richiesta 
dell'amministrazione interessata, che le opere pubbliche di spettanza 
dello Stato non siano in contrasto con le prescrizioni degli strumenti 
di pianificazione e dei regolamenti edilizi.
2.L'accertamento di cui al comma 1 è compiuto sentito il sindaco 
territorialmente competente, che si esprime entro il termine 
perentorio di quarantacinque giorni dalla richiesta, previo parere 
della commissione edilizia comunale.
3.Il presente articolo non si applica alle opere destinate alla 
difesa nazionale.
4.Le varianti al progetto assentito che comportino modificazioni in 
aumento delle misure di progetto sono sottoposte ad un nuovo 
procedimento di accertamento della conformità urbanistica. Le varianti 
che comportino modificazioni in diminuzione delle misure di progetto, 
o che siano comprese nei limiti di cui all'articolo 86, sono soggette 
a semplice comunicazione al sindaco territorialmente competente.
5.Per gli interventi soggetti ad autorizzazione ovvero a denuncia 
d'inizio di attività, l'accertamento di cui al comma 1 è sostituito da 
una comunicazione al sindaco accompagnata dagli elaborati progettuali 
e dalla dettagliata relazione di un tecnico abilitato attestante la 
conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici e ai 
regolamenti edilizi vigenti e l'assenza di contrasto con quelli 
adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e 
igienico-sanitarie."
  
5.L'articolo 79 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 è 
sostituito dal seguente:
"Art. 79 - Opere pubbliche della Provincia e della Regione
1.Per le opere pubbliche di competenza della Provincia o della 
Regione l'accertamento di conformità agli strumenti di pianificazione 
spetta alla Provincia. Anche per tali opere si applicano i commi 2, 4 
e 5 dell'articolo 78."
  
6.Il comma 1 dell'articolo 80 della legge provinciale 5 settembre 
1991, n. 22 è sostituito dal seguente:
"1.           Le opere pubbliche dei comuni, anche associati o riuniti, sono 
deliberate dagli organi competenti in conformità alle previsioni degli 
strumenti di pianificazione e alle norme in vigore."
  
7.All'articolo 81 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, 
come sostituito dall'articolo 24 della legge provinciale 13 luglio 
1995, n. 7, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2.           La costruzione di linee elettriche e di posti di trasformazione a 
palo non è subordinata a concessione, a autorizzazione o a preventiva 
denuncia d'inizio di attività."
  
8.La rubrica del capo III del titolo VII della legge provinciale 5 
settembre 1991, n. 22 è sostituita dalla seguente: "Concessione, 
autorizzazione e denuncia d'inizio di attività".
  
9.L'articolo 82 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 è 
sostituito dal seguente:
"Art. 82 - Interventi soggetti a concessione
1.Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia 
del territorio, ivi compreso il sottosuolo, è soggetta a concessione, 
ad eccezione degli interventi soggetti ad autorizzazione ovvero a 
denuncia d'inizio di attività e di quelli elencati dall'articolo 77."
  
10.           L'articolo 83 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 è 
sostituito dal seguente:
"Art. 83 - Interventi soggetti ad autorizzazione
1.Sono soggetti ad autorizzazione i seguenti interventi:
a)l'occupazione di suolo pubblico o privato con depositi di 
materiale, serre, tettoie quali pertinenze di attività o di residenza, 
attrezzature mobili, esposizione a cielo libero di veicoli e merci in 
genere;
b)i capanni di caccia fissi realizzati nelle aree ove è consentito 
l'esercizio dell'attività venatoria;
c)i reinterri e gli scavi, con esclusione delle cave e torbiere;
d)le opere di manutenzione straordinaria;
e)gli interventi di restauro e di risanamento conservativo e le 
opere di demolizione di immobili;
f)le aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumi;
g)le recinzioni, i muri di sostegno e contenimento fino a tre metri 
di altezza, le pavimentazioni stradali, le sistemazioni esterne agli 
edifici non comportanti aumenti di volume;
h)la costruzione e la sostituzione di impianti tecnologici al 
servizio di edifici esistenti, purché non comportanti aumenti di 
volume, salvo il caso di volumi tecnici che si rendano indispensabili 
in base a nuove disposizioni in materia;
i)  le opere e gli impianti necessari al rispetto della normativa 
sullo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi ed aeriformi, 
all'igienicità ed idoneità degli edifici nonché alla sicurezza, purché 
non comportanti aumenti di volume, salvo il caso di volumi tecnici che 
si rendano indispensabili in base a nuove disposizioni in materia;
j)  le opere di miglioramento dei livelli di coibentazione termica, 
acustica o di inerzia termica di edifici esistenti;
k)le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo a 
carattere geognostico;
l)  i lavori di cui all'articolo 87, comma 5, per rendere l'opera 
abitabile o agibile;
m)            i parcheggi, da realizzare nel sottosuolo e nei locali a piano 
terreno degli edifici, da destinare a pertinenza di singole unità 
immobiliari;
n)le opere di eliminazione delle barriere architettoniche in 
edifici esistenti;
o)il mutamento senza opere della destinazione d'uso delle unità 
immobiliari, quale risulta dal provvedimento di concessione o dalla 
licenza edilizia o, per gli immobili costruiti prima dell'entrata in 
vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed integrazioni 
alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), dallo stato di fatto, 
purché sia rispettata la dotazione degli spazi di parcheggio di cui 
all'articolo 73;
p)le opere interne alle costruzioni che non comportino 
modificazioni della sagoma e dei prospetti della costruzione né 
aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, 
che non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle 
singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica 
dell'immobile e rispettino le originarie caratteristiche costruttive 
degli edifici.
2.L'autorizzazione non può avere durata superiore a tre anni; 
qualora entro tale termine gli interventi non siano stati ultimati, 
deve essere richiesta una nuova autorizzazione."
  
11.           L'articolo 84 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 è 
sostituito dal seguente:
"Art. 84 - Interventi soggetti a denuncia d'inizio di attività
1.Per gli interventi di cui all'articolo 83, comma 1, con 
esclusione di quelli di cui alle lettere c) ed e), nonché degli 
interventi interessanti immobili soggetti al vincolo previsto nella 
legge 1 giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose d'interesse artistico 
e storico), come da ultimo modificata dalla legge 30 marzo 1998, n. 
88, è data la facoltà di presentare in luogo della richiesta di 
autorizzazione una denuncia d'inizio di attività ai sensi 
dell'articolo 91 bis.
2.Per quanto riguarda gli altri vincoli previsti ai commi 4 e 5 
dell'articolo 88 resta ferma la necessità dell'acquisizione delle 
prescritte autorizzazioni provinciali prima della presentazione della 
denuncia d’inizio di attività."
  
12.           L'articolo 85 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 è 
abrogato.
  
13.           L'articolo 86 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 è 
sostituito dal seguente:
"Art. 86 - Varianti in corso d'opera
1.Sono soggette ad autorizzazione le variazioni di lieve entità 
apportate in corso d'opera al progetto assentito, purché siano 
conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e 
non in contrasto con quelli adottati, non comportino, nel caso di 
edifici, variazioni in altezza o di superficie utile eccedenti il 5 
per cento delle rispettive misure di progetto nonché modificazioni 
tali da alterare l'armonia dei prospetti e la tipologia complessiva 
dell'intervento, non modifichino la destinazione d'uso delle 
costruzioni e delle singole unità immobiliari nonché il numero di 
queste ultime. La variazione di superficie utile dei poggioli è 
calcolata in relazione alla superficie degli stessi.
2.Costituiscono varianti in corso d'opera ai sensi del comma 1 
anche le variazioni al progetto riguardanti le sistemazioni esterne 
dell'area di pertinenza delle opere.
3.La richiesta di autorizzazione deve essere presentata prima della 
dichiarazione di ultimazione dei lavori. Qualora la richiesta di 
autorizzazione non venga effettuata nei termini previsti si applica la 
sanzione di cui al comma 6 dell'articolo 128.
4.Il presente articolo non si applica agli immobili vincolati ai 
sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 ed agli immobili ricadenti 
nell'ambito degli insediamenti storici ovvero contenuti nell'elenco di 
cui all'articolo 24, qualora essi siano subordinati ai vincoli del 
restauro e del risanamento conservativo." 
  
14.           Il comma 5 dell'articolo 87 della legge provinciale 5 settembre 
1991, n. 22 è sostituito dal seguente:
"5.           I lavori si intendono ultimati quando la struttura e le 
caratteristiche formali dell'opera sono individuabili in modo univoco. 
I lavori eventualmente necessari per rendere l'opera abitabile o 
agibile sono soggetti ad autorizzazione ovvero a denuncia d'inizio di 
attività ai sensi dell'articolo 83."
  
15.           Dopo l'articolo 91 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 
22 è introdotto il seguente:
"Art. 91 bis - Disposizioni relative alla denuncia d'inizio di 
attività
1.Possono presentare denuncia d'inizio di attività i proprietari 
dell'immobile, nonché coloro che dimostrino di avere un valido titolo 
risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, da 
provvedimento dei poteri pubblici ovvero da successione ereditaria. La 
denuncia va presentata almeno quaranta giorni prima dell'inizio dei 
lavori.
2.La denuncia d'inizio di attività è corredata, oltre che dalla 
prescritta documentazione tecnica in adeguato numero di copie e dai 
provvedimenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 88, in quanto 
richiesti, da una dettagliata relazione, a firma di un progettista 
abilitato, in cui sia indicato il nominativo del direttore dei lavori, 
ove richiesto ai sensi di legge, e che asseveri:
a)la conformità delle opere da realizzare agli strumenti 
urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti, e l'assenza di contrasti 
con quelli adottati;
b)il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle 
igienico-sanitarie;
c)l'eventuale subordinazione dell'intervento ai vincoli indicati 
dall'articolo 88 e l'avvenuto rilascio di tutti i prescritti atti 
autorizzativi.
3.La relazione di cui al comma 2 non necessita della firma del 
progettista abilitato qualora i lavori riguardino l'eliminazione o lo 
spostamento di pareti interne non portanti o parti di esse, la 
sostituzione degli infissi interni, la realizzazione di 
controsoffittature, la sostituzione dei pavimenti, purché siano 
garantiti i requisiti igienico-sanitari di cui all'articolo 29.
4.Nel termine indicato dal comma 1 il comune può verificare la 
presenza delle condizioni stabilite per la presentazione della 
denuncia d'inizio di attività. Ove sia riscontrata l'assenza di una o 
più delle condizioni stabilite, il sindaco notifica agli interessati 
l'ordine di non effettuare le opere denunciate e, nel caso di false 
attestazioni dei progettisti, ne dà altresì comunicazione all'autorità 
giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza. Qualora le 
condizioni possano essere soddisfatte mediante trasformazioni o 
correzioni dei progetti ovvero mediante l'acquisizione dei prescritti 
atti autorizzativi, gli interessati hanno facoltà di inoltrare una 
nuova denuncia d'inizio di attività. In tale ultimo caso è esclusa 
l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 128 per l'inizio 
dei lavori prima della presentazione della denuncia o prima che sia 
decorso il prescritto termine dalla denuncia.
5.La denuncia d'inizio di attività perde efficacia decorsi tre anni 
dalla data di presentazione; qualora i lavori non siano ultimati entro 
il termine predetto, dev'essere presentata una nuova denuncia d'inizio 
di attività.
6.L'interessato è tenuto a comunicare al comune la data di 
effettivo inizio dei lavori e quella di ultimazione. A quest'ultima 
comunicazione va allegato un certificato finale di un tecnico 
abilitato sulla regolare esecuzione, che attesti la conformità delle 
opere al progetto presentato. Si prescinde dalla presentazione del 
certificato di regolare esecuzione per i lavori di cui al comma 3.
7.Ogni comune deve tenere in pubblica visione i registri delle 
denunce d’inizio di attività presentate. Si applicano inoltre alle 
denunce d'inizio di attività le forme di pubblicità di cui 
all'articolo 89, commi 5 e 6."
  
16.           All'articolo 93 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, 
il secondo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: "Non è 
richiesta altresì per gli allacciamenti dei servizi all'utenza diretta 
nonché per le reti di impianti tecnologici."
  
17.           All'articolo 95 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, 
come modificato dall'articolo 16 della legge provinciale 15 gennaio 
1993, n. 1, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3.           I lavori e le opere debbono essere iniziati entro tre anni 
dall'autorizzazione, o entro cinque anni ove si tratti di 
lottizzazione; trascorso tale periodo ed altresì in caso di cessazione 
dell'efficacia della concessione di cui all'articolo 82, 
dell'autorizzazione di cui all'articolo 83 e della denuncia d'inizio 
di attività di cui all'articolo 84, per decorrenza del termine 
previsto per l'ultimazione dei lavori, ovvero della lottizzazione, 
l'autorizzazione deve essere nuovamente richiesta."
  
18.           Il comma 6 dell'articolo 95 della legge provinciale 5 settembre 
1991, n. 22 è sostituito dal seguente:
"6.           Per i lavori di competenza della Provincia, al controllo ai fini 
paesaggistici provvede direttamente il servizio competente in materia 
di urbanistica e tutela del paesaggio, con esclusione dei lavori 
soggetti alla procedura di valutazione d'impatto ambientale, ai sensi 
della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, come da ultimo 
modificata dall'articolo 30 della legge provinciale 8 settembre 1997, 
n. 13, che sono sottoposti al parere della CTP. La determinazione del 
servizio competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio è 
resa nell'ambito di una conferenza di servizi indetta dalla struttura 
provinciale competente in via principale ai sensi dell'articolo 16 
della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la 
democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione 
amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento 
amministrativo), come sostituito dall'articolo 14 della legge 
provinciale 8 settembre 1997, n. 13."
  
19.           All'articolo 98 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, 
come modificato dall'articolo 24 della legge provinciale 7 luglio 
1997, n. 10, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1.           Salvo quanto disposto dagli articoli 96, 97 e 99, il rilascio 
dell'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori da eseguirsi nei 
territori di cui al numero 3) della lettera b) del comma 1 
dell'articolo 93 spetta alla competente CTC."
  
20.           L'articolo 99 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 è 
sostituito dal seguente:
"Art. 99 - Autorizzazioni di competenza del sindaco
1.Sono autorizzati dal sindaco i lavori di cui alla lettera c) del 
comma 1 dell'articolo 93 nonché i seguenti lavori da eseguire nei 
territori di cui al numero 3) della lettera b) del comma 1 
dell'articolo 93:
a)recinzioni;
b)coloritura esterna degli edifici;
c)sostituzione dei materiali di copertura degli edifici;
d)muri di sostegno e di contenimento fino a un metro e mezzo di 
altezza;
e)pavimentazioni stradali.
2.Il sindaco si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dal 
ricevimento della domanda."
  
21.           Il comma 1 dell'articolo 102 della legge provinciale 5 settembre 
1991, n. 22 è sostituito dal seguente:
"1.           L'autorizzazione rilasciata dalla commissione beni culturali di 
cui all'articolo 2 della legge provinciale 27 dicembre 1975, n. 55 
(Disposizioni in materia di tutela e conservazione del patrimonio 
storico, artistico e popolare), come da ultimo modificato 
dall'articolo 7 della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3, ovvero 
dalla Giunta provinciale in sede di ricorso, sostituisce quelle di cui 
agli articoli 97, 98 e 99 della presente legge."
  
22.           L'articolo 104 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 è 
sostituito dal seguente:
"Art. 104 - Esercizio dei poteri di deroga
1.I poteri di deroga previsti dalle norme di attuazione degli 
strumenti di pianificazione, sia in vigore che adottati, ovvero dal 
regolamento edilizio possono essere esercitati limitatamente alla 
realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico.
2.La Giunta provinciale individua le opere qualificate di interesse 
pubblico ai fini dell'esercizio del potere di deroga.
3.Il rilascio della concessione in applicazione dei poteri di cui 
al comma 1 è subordinato all'autorizzazione del consiglio comunale e 
successivamente al nullaosta della Giunta provinciale.
4.Le varianti al progetto assentito in deroga sono sottoposte ad un 
nuovo procedimento di deroga, ad eccezione di quelle che rientrino nei 
limiti indicati all'articolo 86, le quali sono semplicemente 
comunicate al sindaco competente per territorio."
  
23.           All'articolo 105 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, 
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2 bis.   Le varianti al progetto assentito in deroga sono sottoposte 
ad un nuovo procedimento di deroga ai sensi dei commi 1 e 2, ad 
eccezione di quelle che rientrino nei limiti indicati dall'articolo 
86, le quali sono semplicemente comunicate al sindaco competente per 
territorio."
  

Riferimenti Normativi ATTIVI

ABROGAZIONE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo 85

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo 77

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo 77

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo 78

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo 79

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo 80

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo 81

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo 82

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo 82

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo 83

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo 84

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo 86

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo 87

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo 93

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo 95

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo 97

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo 98

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo 99

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo 102

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo 104

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo 105

AGGIUNTA:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo 91

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 55 del 1975 Articolo 2

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 28 del 1988

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo 24

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo 29

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo 73

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo 88

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo 89

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo 96

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo 128

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 23 del 1992 Articolo 16

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 1 del 1993 Articolo 15

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 1089 del 1939

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 765 del 1967

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 381 del 1974 Articolo 18

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ARTICOLO 66

Modifiche alle disposizioni della legge provinciale 5 settembre 1991, 
n. 22
relative al contributo di concessione e alla vigilanza sull'attività 
urbanistica
  
1.Il comma 1 dell'articolo 108 della legge provinciale 5 settembre 
1991, n. 22 è sostituito dal seguente:
"1.           I costi medi di costruzione sono determinati annualmente dalla 
Giunta provinciale tenuto conto del costo di costruzione riferito a 
metro cubo vuoto per pieno, salvo quanto disposto dai commi 2 e 3, e 
dell'andamento degli indici ISTAT riferiti alla città di Trento."
  
2.Il comma 4 dell'articolo 108 della legge provinciale 5 settembre 
1991, n. 22 è sostituito dal seguente:
"4.           Per l'edilizia residenziale il costo medio di costruzione è 
distinto per categorie tipologico-funzionali."
  
3.Il comma 1 dell'articolo 117 della legge provinciale 5 settembre 
1991, n. 22 è sostituito dal seguente:
"1.           Il sindaco esercita la vigilanza su ogni attività comportante 
trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale al fine 
di assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento 
agli strumenti di pianificazione territoriale e ai provvedimenti di 
concessione, di autorizzazione o alle denunce d'inizio di attività; a 
tal fine si avvale dei funzionari comunali o di incaricati."
  
4.Il comma 1 dell'articolo 118 della legge provinciale 5 settembre 
1991, n. 22 è sostituito dal seguente:
"1.           Quando sia constatata l'esecuzione di opere in contrasto con 
leggi, regolamenti, prescrizioni urbanistiche, atti di concessione, 
autorizzazione o di denuncia d'inizio di attività, il sindaco emette 
ordinanza d'immediata sospensione di ogni attività contrastante con le 
norme e prescrizioni suddette."
  
5.Il comma 3 dell'articolo 118 della legge provinciale 5 settembre 
1991, n. 22 è sostituito dal seguente:
"3.           L'ordinanza è notificata a mezzo dell'ufficiale giudiziario o del 
messo comunale al titolare della concessione o dell'autorizzazione o a 
chi ha presentato la denuncia d'inizio di attività ovvero al 
proprietario, al direttore dei lavori e all'esecutore dei medesimi."
  
6.Al comma 2 dell'articolo 119 della legge provinciale 5 settembre 
1991, n. 22 le parole: "in difformità dalla concessione o 
dall'autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "in difformità 
dalla concessione o dall'autorizzazione ovvero dalla denuncia d'inizio 
di attività".
  
7.Il comma 3 dell'articolo 119 della legge provinciale 5 settembre 
1991, n. 22 è sostituito dal seguente:
"3.           L'ordinanza di sospensione ha vigore a tempo indeterminato quando 
riguardi opere eseguite in assenza di concessione o di autorizzazione 
o senza che sia stata previamente presentata denuncia d'inizio di 
attività, ovvero per quelle eseguite in totale difformità dalla 
concessione, dall'autorizzazione o dalla denuncia."
  
8.Dopo l'articolo 120 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 
22 è introdotto il seguente:
"Art. 120 bis-  Responsabilità del progettista per gli interventi 
soggetti a denuncia d'inizio di attività
1.Nell'attività prestata ai sensi dell'articolo 91 bis, il 
progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di 
pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice 
penale.
2.In caso di dichiarazioni non veritiere risultanti dagli elaborati 
progettuali o dalla relazione di cui al comma 1 dell'articolo 91 bis 
il sindaco ne dà comunicazione al competente ordine professionale per 
l'irrogazione delle eventuali sanzioni disciplinari."
  
9.All'articolo 121 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, 
come modificato dall'articolo 17 della legge provinciale 15 gennaio 
1993, n. 1, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1.           Ai fini delle disposizioni di cui agli articoli successivi sono 
costruzioni abusive quelle realizzate:
a)in assenza di concessione, di autorizzazione o di denuncia 
d'inizio di attività, ovvero in difformità da esse;
b)in base a concessione o a autorizzazione annullata o scaduta;
c)prima che, dalla denuncia d'inizio di attività, sia decorso il 
termine previsto dall'articolo 91 bis, comma 1;
d)in base a denuncia d'inizio di attività presentata 
successivamente all'inizio dei lavori o in base a denuncia d'inizio di 
attività scaduta."
  
10.           Il comma 2 dell'articolo 121 della legge provinciale 5 settembre 
1991, n. 22 è sostituito dal seguente:
"2.           Le opere realizzate in base a concessione, a autorizzazione o a 
denuncia d'inizio di attività scadute sono equiparate a quelle 
eseguite in assenza delle stesse."
  
11.           Il comma 4 dell'articolo 122 della legge provinciale 5 settembre 
1991, n. 22 è sostituito dal seguente:
"4.           Le opere eseguite in totale difformità sono acquisite al 
patrimonio del comune alle condizioni previste dal comma 3, qualora il 
comune riconosca che l'opera può essere utilizzata per fini pubblici; 
negli altri casi, e altresì per le opere eseguite in assenza di 
concessione consistenti in ampliamenti o sopraelevazioni di fabbricati 
esistenti o comunque prive di una specifica autonomia funzionale e non 
rientranti tra quelle di cui all'articolo 121, comma 5, lettera b), il 
sindaco ordina la demolizione a spese dei responsabili dell'abuso."
  
12.           Dopo il comma 6 dell'articolo 122 della legge provinciale 5 
settembre 1991, n. 22 è aggiunto il seguente:
"6 bis. In ogni caso la sanzione pecuniaria di cui ai commi 5 e 6 non 
può essere inferiore a lire 2.000.000."
  
13.           Il comma 11 dell'articolo 122 della legge provinciale 5 settembre 
1991, n. 22 è sostituito dal seguente:
"11.   L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria e il 
pagamento del contributo di cui al titolo VIII producono i medesimi 
effetti della concessione. Successivamente l'interessato presenta la 
richiesta di autorizzazione ovvero la denuncia d’inizio di attività 
per l'esecuzione degli eventuali lavori di completamento strettamente 
necessari all'utilizzo dell'opera previa acquisizione, ove necessario, 
dei provvedimenti previsti all'articolo 88, comma 4."
  
14.           L'articolo 128 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 è 
sostituito dal seguente:
"Art. 128   -  Sanzioni per opere eseguite in assenza o in difformità 
dall'autorizzazione o dalla denuncia d'inizio di attività
1.Nel caso di interventi soggetti ad autorizzazione ovvero a 
denuncia d'inizio di attività di cui agli articoli 83 e 84, eseguiti 
in assenza dell'autorizzazione o della denuncia, o in difformità dalle 
stesse, o iniziati prima del termine di quaranta giorni dalla 
presentazione della denuncia, il sindaco emette ingiunzione ai sensi 
dell'articolo 122, comma 1.
2.Se i responsabili dell’abuso non provvedono nei termini 
dell’ingiunzione di cui all'articolo 122, comma 1, il sindaco applica 
una sanzione pecuniaria pari all’aumento del valore venale 
dell’immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse e 
comunque in misura non inferiore a lire 2.000.000. Qualora le opere 
risultino in contrasto con rilevanti interessi urbanistici, in luogo 
dell’applicazione della sanzione pecuniaria, il sindaco può ordinare 
la rimessa in pristino a spese dei responsabili dell’abuso.
3.Quando le opere realizzate senza autorizzazione consistono in 
interventi di restauro o di risanamento conservativo eseguiti su 
immobili ricadenti nell'ambito degli insediamenti storici come 
individuati ai sensi dell'articolo 18, ovvero dell'articolo 24, se i 
responsabili dell’abuso non provvedono nei termini dell’ingiunzione di 
cui all'articolo 122,comma 1, in luogo dell’applicazione della 
sanzione pecuniaria di cui al comma 2, il sindaco può ordinare la 
restituzione in pristino a spese del contravventore irrogando altresì 
una sanzione pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 10.000.000.
4.Nel caso di violazione delle norme concernenti l'abbattimento 
delle barriere architettoniche il sindaco ordina la rimessa in 
pristino a spese del contravventore in conformità al progetto 
autorizzato o alla relazione inoltrata al comune ai sensi 
dell'articolo 91 bis.
5.Qualora le opere realizzate in assenza o difformità 
dall'autorizzazione o dalla denuncia d'inizio di attività risultino 
conformi agli strumenti urbanistici in vigore e non in contrasto con 
quelli adottati, e risultino altresì conformi alla normativa 
regolamentare edilizia vigente, il responsabile dell'abuso può 
richiedere al sindaco, entro la scadenza dei termini per l'esecuzione 
della ingiunzione di cui all'articolo 122, comma 1, il rilascio 
dell'autorizzazione in sanatoria. Il rilascio dell'autorizzazione in 
sanatoria è subordinato al pagamento di una sanzione pecuniaria di 
lire 2.000.000 oltre al pagamento di eventuali oneri connessi al 
rilascio dell'autorizzazione medesima. Per la procedura di rilascio 
dell'autorizzazione in sanatoria si applica quanto previsto 
dall'articolo 91, commi 1 e 2.
6.In caso di presentazione della denuncia d'inizio di attività 
quando le opere sono in corso, e nel caso d'inizio dei lavori prima 
che sia decorso il termine di cui all'articolo 91 bis, comma 1, il 
sindaco applica una sanzione pecuniaria pari a lire 1.000.000.
7.Le sanzioni previste dal presente articolo non si applicano 
qualora le opere siano eseguite in dipendenza di calamità naturali o 
di avversità atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale.
8.In tutti i casi previsti dal presente articolo resta comunque 
ferma la necessità del rilascio dei provvedimenti previsti 
all'articolo 88, comma 4, eventualmente necessari."
  
15.           L'articolo 129 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 è 
sostituito dal seguente:
"Art. 129 - Concessione in sanatoria
1.Fino alla scadenza dei termini per l'esecuzione dell'ingiunzione 
prevista all'articolo 122, comma 1, il responsabile dell'abuso può 
richiedere la concessione in sanatoria quando l'opera risulti conforme 
agli strumenti urbanistici in vigore e non in contrasto con quelli 
adottati sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento 
della presentazione della domanda.
2.Quando per la sanatoria siano necessari i provvedimenti di cui 
all'articolo 88, comma 4, il sindaco può, su richiesta, prorogare i 
termini fissati nell'ingiunzione al fine di consentire il 
completamento della documentazione.
3.Sulla richiesta di concessione in sanatoria il sindaco si 
pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, 
trascorsi i quali la richiesta si intende respinta.
4.Il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato al 
pagamento del contributo di cui al titolo VIII nonché di una sanzione 
pecuniaria pari al valore del contributo medesimo. Nei casi di 
esenzione disciplinati dall'articolo 111, la sanzione pecuniaria è 
pari al contributo dovuto negli altri casi ai sensi delle disposizioni 
contenute nel medesimo titolo. Per i casi di difformità il contributo 
e la relativa sanzione sono calcolati con riferimento alla parte di 
opera difforme dalla concessione.
5.In ogni caso, la sanzione pecuniaria di cui al comma 4 non può 
essere inferiore a lire 2.000.000.
6.Qualora non siano applicabili i criteri per il calcolo del 
contributo di concessione la misura della sanzione è determinata dal 
sindaco entro il limite minimo di lire 2.000.000 e massimo di lire 
10.000.000.
7.Qualora le opere abusive siano state realizzate altresì in 
assenza o difformità alle autorizzazioni previste dall'articolo 93, il 
sindaco invia alla Provincia una copia degli atti ai fini del 
coordinamento delle sanzioni pecuniarie ai termini dell'articolo 127. 
L'invio di copia degli atti alla Provincia sospende il termine per il 
rilascio della concessione in sanatoria di cui al comma 3.
8.Resta salvo il potere di rilasciare la concessione edilizia 
quando sia regolarmente richiesta e conforme, al momento del rilascio, 
alle norme urbanistiche vigenti e non in contrasto con quelle 
adottate, anche se l'opera per la quale è richiesta sia già stata 
realizzata abusivamente."
  
16.           Il comma 4 dell'articolo 132 della legge provinciale 5 settembre 
1991, n. 22 è abrogato.
  
17.           All'articolo 150 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, 
come modificato dall'articolo 18 della legge provinciale 15 gennaio 
1993, n. 1, il secondo periodo della lettera b) del comma 1 è 
sostituito dal seguente: "In attesa della formazione dei piani 
comprensoriali di coordinamento tutti i riferimenti citati si 
intendono effettuati nei confronti dei piani regolatori generali;".
  

Riferimenti Normativi ATTIVI

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo 108

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo 117

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo 118

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo 119

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo 121

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo 122

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo 128

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo 129

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo 132

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo 150

AGGIUNTA:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo 120

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Codice Penale Articolo 359

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Codice Penale Articolo 481

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo 18

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo 24

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo 83

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo 84

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo 91

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo 91

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo 93

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo 106

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo 111