Capo XVI
Disposizioni in materia di urbanistica
ARTICOLO 65
Modifiche alle disposizioni della legge provinciale 5 settembre 1991,
n. 22
relative ai provvedimenti autorizzativi richiesti per le modificazioni
del territorio
1.L'articolo 77 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 è
sostituito dal seguente:
"Art. 77 - Disciplina degli interventi sul territorio
1.Le attività comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia
del territorio possono essere iniziate e proseguite, nel rispetto
degli strumenti di pianificazione territoriale, solo sulla base della
concessione o dell'autorizzazione edilizia rilasciata dal sindaco
ovvero a seguito di presentazione di denuncia d'inizio di attività
secondo le norme della presente legge. Non sono subordinate a
concessione, a autorizzazione o a preventiva denuncia d'inizio di
attività:
a)le opere di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 77 bis,
comma 1, lettera a);
b)le opere di bonifica e sistemazione del terreno connesse con il
normale esercizio dell'attività agricola, purché non comportanti
l'asportazione di materiale o il riporto di nuovo materiale;
c)l'attività mineraria di estrazione e di relativa discarica
nell'ambito dell'area di concessione mineraria;
d)gli interventi pubblici disciplinati dagli articoli 78, 79, 80 e
dall'articolo 81, commi 2, 3, 4 e 5.
2.Per la coltivazione delle cave e torbiere restano ferme le
disposizioni legislative provinciali che la concernono."
2.Nell'articolo 77 bis della legge provinciale 5 settembre 1991, n.
22, come introdotto dall'articolo 15 della legge provinciale 15
gennaio 1993, n. 1, la lettera f) del comma 1 è sostituita dalla
seguente:
"f) interventi di sostituzione edilizia e interventi rivolti alla
demolizione e conseguente ricostruzione dell'edificio nel rispetto del
sedime e della volumetria esistenti;".
3.Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 77 bis della legge
provinciale 5 settembre 1991, n. 22 sono aggiunte le seguenti:
"f bis) interventi di demolizione e ricostruzione e interventi
rivolti alla demolizione dei manufatti esistenti e alla loro
ricostruzione su sedime o con volumetria diversi dai precedenti;
f ter) interventi di demolizione e interventi rivolti alla sola
demolizione dei manufatti esistenti."
4.L'articolo 78 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 è
sostituito dal seguente:
"Art. 78 - Opere pubbliche dello Stato
1.Ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto
speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica
ed opere pubbliche), la Provincia accerta, su richiesta
dell'amministrazione interessata, che le opere pubbliche di spettanza
dello Stato non siano in contrasto con le prescrizioni degli strumenti
di pianificazione e dei regolamenti edilizi.
2.L'accertamento di cui al comma 1 è compiuto sentito il sindaco
territorialmente competente, che si esprime entro il termine
perentorio di quarantacinque giorni dalla richiesta, previo parere
della commissione edilizia comunale.
3.Il presente articolo non si applica alle opere destinate alla
difesa nazionale.
4.Le varianti al progetto assentito che comportino modificazioni in
aumento delle misure di progetto sono sottoposte ad un nuovo
procedimento di accertamento della conformità urbanistica. Le varianti
che comportino modificazioni in diminuzione delle misure di progetto,
o che siano comprese nei limiti di cui all'articolo 86, sono soggette
a semplice comunicazione al sindaco territorialmente competente.
5.Per gli interventi soggetti ad autorizzazione ovvero a denuncia
d'inizio di attività, l'accertamento di cui al comma 1 è sostituito da
una comunicazione al sindaco accompagnata dagli elaborati progettuali
e dalla dettagliata relazione di un tecnico abilitato attestante la
conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici e ai
regolamenti edilizi vigenti e l'assenza di contrasto con quelli
adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e
igienico-sanitarie."
5.L'articolo 79 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 è
sostituito dal seguente:
"Art. 79 - Opere pubbliche della Provincia e della Regione
1.Per le opere pubbliche di competenza della Provincia o della
Regione l'accertamento di conformità agli strumenti di pianificazione
spetta alla Provincia. Anche per tali opere si applicano i commi 2, 4
e 5 dell'articolo 78."
6.Il comma 1 dell'articolo 80 della legge provinciale 5 settembre
1991, n. 22 è sostituito dal seguente:
"1. Le opere pubbliche dei comuni, anche associati o riuniti, sono
deliberate dagli organi competenti in conformità alle previsioni degli
strumenti di pianificazione e alle norme in vigore."
7.All'articolo 81 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22,
come sostituito dall'articolo 24 della legge provinciale 13 luglio
1995, n. 7, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. La costruzione di linee elettriche e di posti di trasformazione a
palo non è subordinata a concessione, a autorizzazione o a preventiva
denuncia d'inizio di attività."
8.La rubrica del capo III del titolo VII della legge provinciale 5
settembre 1991, n. 22 è sostituita dalla seguente: "Concessione,
autorizzazione e denuncia d'inizio di attività".
9.L'articolo 82 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 è
sostituito dal seguente:
"Art. 82 - Interventi soggetti a concessione
1.Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia
del territorio, ivi compreso il sottosuolo, è soggetta a concessione,
ad eccezione degli interventi soggetti ad autorizzazione ovvero a
denuncia d'inizio di attività e di quelli elencati dall'articolo 77."
10. L'articolo 83 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 è
sostituito dal seguente:
"Art. 83 - Interventi soggetti ad autorizzazione
1.Sono soggetti ad autorizzazione i seguenti interventi:
a)l'occupazione di suolo pubblico o privato con depositi di
materiale, serre, tettoie quali pertinenze di attività o di residenza,
attrezzature mobili, esposizione a cielo libero di veicoli e merci in
genere;
b)i capanni di caccia fissi realizzati nelle aree ove è consentito
l'esercizio dell'attività venatoria;
c)i reinterri e gli scavi, con esclusione delle cave e torbiere;
d)le opere di manutenzione straordinaria;
e)gli interventi di restauro e di risanamento conservativo e le
opere di demolizione di immobili;
f)le aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumi;
g)le recinzioni, i muri di sostegno e contenimento fino a tre metri
di altezza, le pavimentazioni stradali, le sistemazioni esterne agli
edifici non comportanti aumenti di volume;
h)la costruzione e la sostituzione di impianti tecnologici al
servizio di edifici esistenti, purché non comportanti aumenti di
volume, salvo il caso di volumi tecnici che si rendano indispensabili
in base a nuove disposizioni in materia;
i) le opere e gli impianti necessari al rispetto della normativa
sullo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi ed aeriformi,
all'igienicità ed idoneità degli edifici nonché alla sicurezza, purché
non comportanti aumenti di volume, salvo il caso di volumi tecnici che
si rendano indispensabili in base a nuove disposizioni in materia;
j) le opere di miglioramento dei livelli di coibentazione termica,
acustica o di inerzia termica di edifici esistenti;
k)le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo a
carattere geognostico;
l) i lavori di cui all'articolo 87, comma 5, per rendere l'opera
abitabile o agibile;
m) i parcheggi, da realizzare nel sottosuolo e nei locali a piano
terreno degli edifici, da destinare a pertinenza di singole unità
immobiliari;
n)le opere di eliminazione delle barriere architettoniche in
edifici esistenti;
o)il mutamento senza opere della destinazione d'uso delle unità
immobiliari, quale risulta dal provvedimento di concessione o dalla
licenza edilizia o, per gli immobili costruiti prima dell'entrata in
vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed integrazioni
alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), dallo stato di fatto,
purché sia rispettata la dotazione degli spazi di parcheggio di cui
all'articolo 73;
p)le opere interne alle costruzioni che non comportino
modificazioni della sagoma e dei prospetti della costruzione né
aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari,
che non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle
singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica
dell'immobile e rispettino le originarie caratteristiche costruttive
degli edifici.
2.L'autorizzazione non può avere durata superiore a tre anni;
qualora entro tale termine gli interventi non siano stati ultimati,
deve essere richiesta una nuova autorizzazione."
11. L'articolo 84 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 è
sostituito dal seguente:
"Art. 84 - Interventi soggetti a denuncia d'inizio di attività
1.Per gli interventi di cui all'articolo 83, comma 1, con
esclusione di quelli di cui alle lettere c) ed e), nonché degli
interventi interessanti immobili soggetti al vincolo previsto nella
legge 1 giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose d'interesse artistico
e storico), come da ultimo modificata dalla legge 30 marzo 1998, n.
88, è data la facoltà di presentare in luogo della richiesta di
autorizzazione una denuncia d'inizio di attività ai sensi
dell'articolo 91 bis.
2.Per quanto riguarda gli altri vincoli previsti ai commi 4 e 5
dell'articolo 88 resta ferma la necessità dell'acquisizione delle
prescritte autorizzazioni provinciali prima della presentazione della
denuncia d’inizio di attività."
12. L'articolo 85 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 è
abrogato.
13. L'articolo 86 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 è
sostituito dal seguente:
"Art. 86 - Varianti in corso d'opera
1.Sono soggette ad autorizzazione le variazioni di lieve entità
apportate in corso d'opera al progetto assentito, purché siano
conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e
non in contrasto con quelli adottati, non comportino, nel caso di
edifici, variazioni in altezza o di superficie utile eccedenti il 5
per cento delle rispettive misure di progetto nonché modificazioni
tali da alterare l'armonia dei prospetti e la tipologia complessiva
dell'intervento, non modifichino la destinazione d'uso delle
costruzioni e delle singole unità immobiliari nonché il numero di
queste ultime. La variazione di superficie utile dei poggioli è
calcolata in relazione alla superficie degli stessi.
2.Costituiscono varianti in corso d'opera ai sensi del comma 1
anche le variazioni al progetto riguardanti le sistemazioni esterne
dell'area di pertinenza delle opere.
3.La richiesta di autorizzazione deve essere presentata prima della
dichiarazione di ultimazione dei lavori. Qualora la richiesta di
autorizzazione non venga effettuata nei termini previsti si applica la
sanzione di cui al comma 6 dell'articolo 128.
4.Il presente articolo non si applica agli immobili vincolati ai
sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 ed agli immobili ricadenti
nell'ambito degli insediamenti storici ovvero contenuti nell'elenco di
cui all'articolo 24, qualora essi siano subordinati ai vincoli del
restauro e del risanamento conservativo."
14. Il comma 5 dell'articolo 87 della legge provinciale 5 settembre
1991, n. 22 è sostituito dal seguente:
"5. I lavori si intendono ultimati quando la struttura e le
caratteristiche formali dell'opera sono individuabili in modo univoco.
I lavori eventualmente necessari per rendere l'opera abitabile o
agibile sono soggetti ad autorizzazione ovvero a denuncia d'inizio di
attività ai sensi dell'articolo 83."
15. Dopo l'articolo 91 della legge provinciale 5 settembre 1991, n.
22 è introdotto il seguente:
"Art. 91 bis - Disposizioni relative alla denuncia d'inizio di
attività
1.Possono presentare denuncia d'inizio di attività i proprietari
dell'immobile, nonché coloro che dimostrino di avere un valido titolo
risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, da
provvedimento dei poteri pubblici ovvero da successione ereditaria. La
denuncia va presentata almeno quaranta giorni prima dell'inizio dei
lavori.
2.La denuncia d'inizio di attività è corredata, oltre che dalla
prescritta documentazione tecnica in adeguato numero di copie e dai
provvedimenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 88, in quanto
richiesti, da una dettagliata relazione, a firma di un progettista
abilitato, in cui sia indicato il nominativo del direttore dei lavori,
ove richiesto ai sensi di legge, e che asseveri:
a)la conformità delle opere da realizzare agli strumenti
urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti, e l'assenza di contrasti
con quelli adottati;
b)il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle
igienico-sanitarie;
c)l'eventuale subordinazione dell'intervento ai vincoli indicati
dall'articolo 88 e l'avvenuto rilascio di tutti i prescritti atti
autorizzativi.
3.La relazione di cui al comma 2 non necessita della firma del
progettista abilitato qualora i lavori riguardino l'eliminazione o lo
spostamento di pareti interne non portanti o parti di esse, la
sostituzione degli infissi interni, la realizzazione di
controsoffittature, la sostituzione dei pavimenti, purché siano
garantiti i requisiti igienico-sanitari di cui all'articolo 29.
4.Nel termine indicato dal comma 1 il comune può verificare la
presenza delle condizioni stabilite per la presentazione della
denuncia d'inizio di attività. Ove sia riscontrata l'assenza di una o
più delle condizioni stabilite, il sindaco notifica agli interessati
l'ordine di non effettuare le opere denunciate e, nel caso di false
attestazioni dei progettisti, ne dà altresì comunicazione all'autorità
giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza. Qualora le
condizioni possano essere soddisfatte mediante trasformazioni o
correzioni dei progetti ovvero mediante l'acquisizione dei prescritti
atti autorizzativi, gli interessati hanno facoltà di inoltrare una
nuova denuncia d'inizio di attività. In tale ultimo caso è esclusa
l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 128 per l'inizio
dei lavori prima della presentazione della denuncia o prima che sia
decorso il prescritto termine dalla denuncia.
5.La denuncia d'inizio di attività perde efficacia decorsi tre anni
dalla data di presentazione; qualora i lavori non siano ultimati entro
il termine predetto, dev'essere presentata una nuova denuncia d'inizio
di attività.
6.L'interessato è tenuto a comunicare al comune la data di
effettivo inizio dei lavori e quella di ultimazione. A quest'ultima
comunicazione va allegato un certificato finale di un tecnico
abilitato sulla regolare esecuzione, che attesti la conformità delle
opere al progetto presentato. Si prescinde dalla presentazione del
certificato di regolare esecuzione per i lavori di cui al comma 3.
7.Ogni comune deve tenere in pubblica visione i registri delle
denunce d’inizio di attività presentate. Si applicano inoltre alle
denunce d'inizio di attività le forme di pubblicità di cui
all'articolo 89, commi 5 e 6."
16. All'articolo 93 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22,
il secondo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: "Non è
richiesta altresì per gli allacciamenti dei servizi all'utenza diretta
nonché per le reti di impianti tecnologici."
17. All'articolo 95 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22,
come modificato dall'articolo 16 della legge provinciale 15 gennaio
1993, n. 1, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. I lavori e le opere debbono essere iniziati entro tre anni
dall'autorizzazione, o entro cinque anni ove si tratti di
lottizzazione; trascorso tale periodo ed altresì in caso di cessazione
dell'efficacia della concessione di cui all'articolo 82,
dell'autorizzazione di cui all'articolo 83 e della denuncia d'inizio
di attività di cui all'articolo 84, per decorrenza del termine
previsto per l'ultimazione dei lavori, ovvero della lottizzazione,
l'autorizzazione deve essere nuovamente richiesta."
18. Il comma 6 dell'articolo 95 della legge provinciale 5 settembre
1991, n. 22 è sostituito dal seguente:
"6. Per i lavori di competenza della Provincia, al controllo ai fini
paesaggistici provvede direttamente il servizio competente in materia
di urbanistica e tutela del paesaggio, con esclusione dei lavori
soggetti alla procedura di valutazione d'impatto ambientale, ai sensi
della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, come da ultimo
modificata dall'articolo 30 della legge provinciale 8 settembre 1997,
n. 13, che sono sottoposti al parere della CTP. La determinazione del
servizio competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio è
resa nell'ambito di una conferenza di servizi indetta dalla struttura
provinciale competente in via principale ai sensi dell'articolo 16
della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la
democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione
amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento
amministrativo), come sostituito dall'articolo 14 della legge
provinciale 8 settembre 1997, n. 13."
19. All'articolo 98 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22,
come modificato dall'articolo 24 della legge provinciale 7 luglio
1997, n. 10, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Salvo quanto disposto dagli articoli 96, 97 e 99, il rilascio
dell'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori da eseguirsi nei
territori di cui al numero 3) della lettera b) del comma 1
dell'articolo 93 spetta alla competente CTC."
20. L'articolo 99 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 è
sostituito dal seguente:
"Art. 99 - Autorizzazioni di competenza del sindaco
1.Sono autorizzati dal sindaco i lavori di cui alla lettera c) del
comma 1 dell'articolo 93 nonché i seguenti lavori da eseguire nei
territori di cui al numero 3) della lettera b) del comma 1
dell'articolo 93:
a)recinzioni;
b)coloritura esterna degli edifici;
c)sostituzione dei materiali di copertura degli edifici;
d)muri di sostegno e di contenimento fino a un metro e mezzo di
altezza;
e)pavimentazioni stradali.
2.Il sindaco si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dal
ricevimento della domanda."
21. Il comma 1 dell'articolo 102 della legge provinciale 5 settembre
1991, n. 22 è sostituito dal seguente:
"1. L'autorizzazione rilasciata dalla commissione beni culturali di
cui all'articolo 2 della legge provinciale 27 dicembre 1975, n. 55
(Disposizioni in materia di tutela e conservazione del patrimonio
storico, artistico e popolare), come da ultimo modificato
dall'articolo 7 della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3, ovvero
dalla Giunta provinciale in sede di ricorso, sostituisce quelle di cui
agli articoli 97, 98 e 99 della presente legge."
22. L'articolo 104 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 è
sostituito dal seguente:
"Art. 104 - Esercizio dei poteri di deroga
1.I poteri di deroga previsti dalle norme di attuazione degli
strumenti di pianificazione, sia in vigore che adottati, ovvero dal
regolamento edilizio possono essere esercitati limitatamente alla
realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico.
2.La Giunta provinciale individua le opere qualificate di interesse
pubblico ai fini dell'esercizio del potere di deroga.
3.Il rilascio della concessione in applicazione dei poteri di cui
al comma 1 è subordinato all'autorizzazione del consiglio comunale e
successivamente al nullaosta della Giunta provinciale.
4.Le varianti al progetto assentito in deroga sono sottoposte ad un
nuovo procedimento di deroga, ad eccezione di quelle che rientrino nei
limiti indicati all'articolo 86, le quali sono semplicemente
comunicate al sindaco competente per territorio."
23. All'articolo 105 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22,
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2 bis. Le varianti al progetto assentito in deroga sono sottoposte
ad un nuovo procedimento di deroga ai sensi dei commi 1 e 2, ad
eccezione di quelle che rientrino nei limiti indicati dall'articolo
86, le quali sono semplicemente comunicate al sindaco competente per
territorio."
Riferimenti Normativi ATTIVI |
ABROGAZIONE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo
85 |
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo
77 |
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo
77 |
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo
78 |
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo
79 |
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo
80 |
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo
81 |
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo
82 |
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo
82 |
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo
83 |
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo
84 |
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo
86 |
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo
87 |
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo
93 |
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo
95 |
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo
97 |
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo
98 |
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo
99 |
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo
102 |
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo
104 |
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo
105 |
AGGIUNTA:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo
91 |
RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 55 del 1975 Articolo
2 |
RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 28 del 1988 |
RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo
24 |
RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo
29 |
RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo
73 |
RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo
88 |
RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo
89 |
RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo
96 |
RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo
128 |
RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 23 del 1992 Articolo
16 |
RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 1 del 1993 Articolo
15 |
RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 1089 del 1939 |
RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 765 del 1967 |
RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 381 del 1974 Articolo 18 |
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